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Umbertide

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Contratto di cessione dell'ex convento di S. Maria in favore della Congregazione di Carità

di Massimo Pascolini


Il dodici settembre 1895, presso la Segreteria Municipale del Comune di Umbertide, si sono riuniti:

  • Il Sig. Dottor Francesco Mavarelli, quale Sindaco del Comune di Umbertide;

  • Il Sig. Francesco Reggiani, quale Presidente della Congregazione di Carità di Umbertide;

  • I testimoni: Sig. Ivo Igi di anni 23 (impiegato), Domenico Porrini di anni 47 (impiegato) e Giacomo Del Bianco (Segretario Capo comunale).

I presenti si sono riuniti per stipulare la cessione dell’ex convento di S. Maria.

  • Considerato che, ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 7 luglio 1866, n. 3036, il fabbricato dell'ex convento di Santa Maria fu ceduto al Comune per uso esclusivo di beneficenza e pubblica utilità (quali scuole, asilo infantile, ricovero di mendicità, ospedale);

  • Richiamate le delibere consiliari del 30 maggio 1889, approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 15 agosto del medesimo anno, con le quali si riconosceva la necessità di attivare un ricovero per vecchi indigenti ed inabili al lavoro, designando a tale scopo il fabbricato con annesso orto dell'ex convento;

  • Vista la nota della Congregazione di Carità in data 6 luglio 1894, n. 101, con la quale si assicurava l'attivazione del ricovero di mendicità non appena reperiti i mezzi necessari e si richiedeva, data l'urgenza di eseguire costose riparazioni al fabbricato e al muro di cinta, il passaggio in proprietà degli stabili medesimi oltre al già concesso uso;

  • Vista la delibera del Consiglio Comunale di Umbertide in data 26 settembre 1894, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 14 dicembre 1894 (n. 2316), allegata sub A) al presente atto, con la quale si dispone la cessione della proprietà del fabbricato e dell'orto dell'ex convento di Santa Maria — compresa la ghiacciaia comunale ivi esistente — in favore della locale Congregazione di Carità, all'espresso patto che vi sia impiantato e mantenuto un ricovero di mendicità adeguato ai bisogni della popolazione;

  • Vista la delibera della Congregazione di Carità di Umbertide in data 24 dicembre 1894, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 29 marzo 1895, allegata sub B) in copia autentica, con la quale si accettano integralmente le condizioni fissate dal Comune, con l'incarico al Presidente di concordare l'obbligo relativo al riempimento della ghiacciaia nei limiti delle effettive possibilità dell'ente.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:


ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CESSIONE

Il Comune di Umbertide cede in proprietà alla locale Congregazione di Carità i seguenti beni immobiliari:

  • Ex convento di Santa Maria: sito nell'abitato di Umbertide, via Cavour n. 1, censito al catasto al n. 1321, con rendita di lire 149,64.

  • Orto annesso al fabbricato: censito ai nn. 1319 e 1320, della superficie di tavole 12,09 (pari ad ettari 1,2090), con estimo di scudi 14,20 (pari a lire italiane 772,46).

  • Ghiacciaia comunale: situata all'interno del succitato orto.

  • Appezzamento di terreno seminativo e pascolativo: adiacente all'ex convento, censito ai nn. 256 e 257, della superficie di tavole 1,12 (pari ad are 1,20), con estimo di scudi 1,81 (pari a lire italiane 9,63).

Si intende espressamente escluso dalla presente cessione il fabbricato adibito a scuola elementare in località Ospedalicchio, non essendo più pertinenza dell'ex convento.


ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELLA CONGREGAZIONE CESSIONARIA

In corrispettivo della cessione, il Signor Reggiani, nella qualità di legale rappresentante della Congregazione di Carità, assume i seguenti obblighi:

  • Attivare nel fabbricato un ricovero di mendicità rispondente ai bisogni della popolazione comunale non appena l'ente disporrà dei mezzi adeguati all'impianto e al mantenimento, senza arrecare pregiudizio all'Ospedale Civico e alle altre Opere Pie amministrate.

  • Impiegare le rendite annuali per le riparazioni straordinarie degli stessi, devolvendo l'eccedenza a favore dell'Ospedale o, in subordine, accantonandola per l'impianto del ricovero.

  • Provvedere annualmente, per quanto consentito dalla stagione e salvi i casi di forza maggiore, al riempimento della ghiacciaia e garantire la fornitura gratuita del ghiaccio ai malati poveri del Comune (e a pagamento per i non poveri, secondo la tariffa concordata annualmente tra il Municipio e la Congregazione).

  • Concedere alla locale Confraternita della Buona Morte l'uso della chiesa annessa al convento, con l'onere a carico di quest'ultima della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e delle sue dipendenze, dell'apertura costante al culto, delle spese di rifasciatura, arredi e di ogni altra condizione stabilita dalla Congregazione.

  • Assumere l'onere del pagamento del canone annuo di lire 170,04 in favore dell'Amministrazione del Fondo per il Culto.

ARTICOLO 3 - OPERE D'ARTE E BENI CULTURALI

I quadri e gli oggetti d'arte presenti nella chiesa saranno debitamente inventariati e rimarranno di proprietà esclusiva del Comune, così come l'affresco attribuito al Pinturicchio posto sopra la porta d'ingresso. Il Comune si riserva il diritto di prelevare ed asportare tali beni in qualsiasi momento.


ARTICOLO 4 - VINCOLI, DIVIETI E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Gli stabili sono ceduti con tutte le azioni attive e passive, oneri e servitù inerenti. È fatto espresso divieto alla Congregazione di Carità di alienare i beni ceduti o di adibirli a scopi diversi dalla pubblica beneficenza previsti dalla legge o dalle disposizioni comunali.

Quale condizione essenziale e risolutiva (sine qua non), l'inadempimento anche di uno solo dei patti stabiliti darà diritto al Comune di pretendere la riconsegna immediata degli stabili e di rientrare nel possesso dei medesimi senza alcun obbligo di compenso o indennizzo, previa formale diffida notificata a mezzo usciere con un preavviso di sei mesi.


ARTICOLO 5 - GARANZIE E DICHIARAZIONI FINALI

Il Sindaco, Signor Mavarelli, garantisce la piena proprietà degli stabili, dichiarandoli liberi da debiti e vincoli ipotecari.

Ai fini dell'imposta di registro, le parti dichiarano che il valore complessivo dei beni ceduti, considerate le pessime condizioni del fabbricato, viene fissato in lire 6.000.

Tutte le spese del presente atto e consequenziali sono poste a totale carico della Congregazione di Carità.


Fonte: Archivio Storico Comune di Umbertide, Archivio Notarile. Atti Pubblici anni 1889 – 1906. rac. 991, copie.


 


Le foto sono dell’Archivio fotografico storico del Comune di Umbertide e dell’Archivio fotografico personale di Fabio Mariotti


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